Marchio Comunitario

L’efficacia territoriale del diritto dei marchi, come tutta la legislazione relativa alla proprietà industriale, è rigorosamente limitata: se un marchio è protetto in un determinato paese, ciò non significa che esso sia protetto automaticamente in un altro, dato che, di norma, la legislazione di un paese non tiene conto della tutela o assenza di tutela di un particolare marchio in un altro paese.

Il marchio comunitario invece permette di conferire una protezione forte e unica in tutta l’Unione Europea. Esso ha carattere unitario e attribuisce al titolare un diritto esclusivo che consente di vietare a terzi l’uso del segno nelle loro attività commerciali e industriali.
Il marchio può essere utilizzato sia per i prodotti che per i servizi e può consistere in qualsiasi segno capace di rappresentare graficamente – con parole (tra cui nomi di persona), disegni, lettere, cifre – la forma dei prodotti o il loro confezionamento, purché tali segni riescano a contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Tale definizione è particolarmente ampia e consente alle imprese di servirsi di qualunque tipo di segno per distinguere i propri prodotti e servizi da quelli della concorrenza.
Il marchio comunitario è un marchio registrato che non può essere acquisito unicamente mediante l’uso. Esso conferisce al proprietario un diritto esclusivo che gli permette di impedire a terzi di usare lo stesso marchio per propri fini commerciali senza il suo consenso. Il divieto riguarda i segni identici o simili usati da un concorrente per prodotti dello stesso tipo di quelli per cui il marchio è stato registrato. Nel caso di marchi noti all’interno della Comunità, la tutela si estende anche a prodotti e servizi per i quali il marchio non è stato registrato. Ciò si applica ai casi in cui tale uso determinerebbe un vantaggio sleale o sarebbe nocivo per le caratteristiche o la reputazione del marchio comunitario. La tutela garantita dal marchio comunitario è pertanto molto ampia ed efficace.
Il costo della registrazione del marchio comunitario è molto più basso rispetto a quello che risulterebbe dal deposito delle domande in due diversi stati membri.
L’importanza di questa istituzione viene confermata dal fatto che l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno ha ricevuto, dalla sua apertura, più di 200.000 domande di registrazione.

I Vantaggi della registrazione del Marchio Comunitario

1. Protezione unitaria ed esclusiva:

è applicabile un solo diritto ad un marchio che conferisce una protezione forte e unica in tutta l’Unione europea. Esso ha carattere unitario e attribuisce al titolare un diritto esclusivo che consente di vietare a terzi l’uso del segno nelle loro attività commerciali e industriali.

2. Formalità e gestione agevolate

Il carattere unitario del marchio comunitario, che si estende a tutti i paesi dell’Unione europea, consente una semplificazione delle formalità e della gestione:

  • un’unica domanda
  • un’unica lingua di deposito
  • un unico centro amministrativo
  • un unico fascicolo da gestire

La procedura è semplice e i depositi possono essere effettuati, a scelta, presso gli uffici nazionali della proprietà industriale o direttamente presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno ad Alicante.

3. Costi ridotti

Questa semplificazione porta ad una notevole diminuzione dei costi rispetto al totale dei costi di registrazione a livello nazionale nei quindici paesi dell’Unione europea.  Si tratta della soluzione più conveniente per proteggere il vostro marchio in Europa. Il deposito di una domanda di marchio comunitario costa poco: 900 EURO per tre classi di prodotti e servizi.
La tassa di registrazione di 850 EURO va versata solamente quando non vi sia più alcun ostacolo all’attribuzione del marchio comunitario. Tale seconda tassa andrà versata nuovamente ogni dieci anni, nel caso si voglia mantenere la proprietà del marchio.

4.  Possibilità di rivendicare la preesistenza dei marchi nazionali

 Il marchio comunitario è concepito per integrare i sistemi di protezione nazionali. Se un depositante o un titolare di un marchio comunitario detiene già un marchio nazionale identico anteriore, per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

5. Diritto di priorità

Il marchio comunitario si aggiunge ai sistemi nazionali di protezione dei marchi. La data di deposito del marchio comunitario è riconosciuta come data di priorità per i depositi tanto nazionali che internazionali, un vantaggio che esiste anche qualora il depositante decida di convertire la sua domanda o il suo marchio comunitario in domande nazionali. Scegliere direttamente il marchio comunitario, quindi, non comporta alcun rischio.

6. Un obbligo facile da soddisfare

Il marchio comunitario può essere mantenuto in tutti i paesi dell’Unione europea grazie ad un uso serio ed effettivo in un solo Stato membro. Qualsiasi azienda, pur non desiderando servirsi del proprio marchio in tutti gli Stati membri, può dunque fare ricorso al marchio comunitario senza temere un’istanza per decadenza dovuta al mancato utilizzo.

7. Una protezione giurisdizionale ampliata ed accessibile a tutti

 E’ possibile presentare un’istanza per contraffazione dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari, ossia tribunali nazionali designati dagli Stati dell’Unione per conoscere le azioni relative al marchio comunitario. Le decisioni sono esperibili su tutto il territorio dell’Unione. Ciò evita di dover perseguire i contraffattori in ciascuno Stato membro. Il marchio comunitario è il solo a offrire tale protezione, che si estende a tutta l’Unione europea.

8. Una vasta gamma di possibilità per l'esercizio dei propri diritti sul marchio

 La trasferibilità e la cedibilità del marchio comunitario sono aspetti essenziali nella gestione aziendale.
Il marchio comunitario può essere oggetto di trasferimenti, indipendentemente dal trasferimento dell’azienda titolare, per la totalità o una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.
Il marchio comunitario può essere oggetto anche di licenze esclusive o non esclusive, le quali possono essere concesse per tutta l’Unione europea o solamente per una parte di essa.

9. Un'anteriorità opponibile in tutti i paesi dell'Unione europea

 Il marchio comunitario può costituire un diritto anteriore opponibile a qualsiasi marchio successivo in tutti gli Stati membri, permettendo quindi di entrare sul mercato unico, lottare contro ogni forma di contraffazione e persino di opporsi o di annullare marchi nazionali successivi.

10. Prospettive di ampliamento

Potenziali futuri ampliamenti dell’Unione europea, che potrebbero portare tra qualche anno ad ad ulteriori adesioni (in via di adesione Bulgaria e Romania, candidati Turchia, Croazia ed ex Macedonia, potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia), accresceranno ulteriormente la portata territoriale dei marchi comunitari, in quanto vi sarà il recepimento automatico delle Direttive, e di conseguenza un marchio già registrato vedrà estesa la sua tutela ai Paesi di nuova adesione.

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